In data odierna il TAR del Lazio – con ordinanza n. 04629/2026 e con ordinanza n. 04632/2026 – ha rigettato le istanze cautelari proposte dalla Trapani Shark rispettivamente avverso l’esclusione dal campionato di serie A 2025/26 e la revoca dell’affiliazione deliberata dal Consiglio federale nella seduta del 16 luglio scorso. Lo rende noto la Federazione italiana pallacanestro (FIP).
La revoca era stata disposta dalla FIP per «non aver sanato, entro il termine dell’anno sportivo 2025-2026, lo stato di morosità dichiarato a seguito dei provvedimenti assunti dalla Commissione vertenze arbitrali».
Revoca dell’affiliazione e esclusione dai campionati
Il TAR ha considerato che nella fase cautelare non emerge l’attualità di un «pregiudizio grave e irreparabile» derivante dalla revoca dell’affiliazione della società, con esclusione dal diritto di partecipazione dai campionati federali.
I giudici hanno inoltre sottolineato come, con l’assunzione della veste di società dilettantistica, la Trapani Shark abbia perso la legittimazione a puntare all’iscrizione ai campionati professionistici.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che «il periculum prospettato dalla parte ricorrente non si appalesa come attuale né concreto e, in ogni caso, l’interesse nella presente sede spiegato si appalesa come inconferente rispetto ad analoghe domande svolte in altri giudizi instaurati dinanzi a questo Tribunale».
Il ricorso sull’esclusione dalla Serie A
Respinte anche le richieste proposte con un ulteriore ricorso con il quale la Società Sportiva Trapani Shark Srl sollecitava la sospensione della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del 6 agosto, che aveva confermato l’esclusione dal campionato di Serie A1 2025-2026. La società aveva inoltre chiesto di poter partecipare, anche in sovrannumero, ai campionati di Serie A1 o Serie A2 nella stagione 2026-2027.
Nel merito della vicenda, il TAR ha escluso che alla società possa essere attribuita una responsabilità oggettiva, rilevando invece una «condotta soggettivamente responsabile perché contraria al principio di lealtà sportiva».
La contestata decisione del Giudice sportivo si fonda sull’alterazione della regolarità della competizione: la Trapani Shark avrebbe schierato una formazione «oggettivamente non idonea a garantire il regolare svolgimento della gara e la effettiva parità competitiva tra le squadre». Per il TAR, tale comportamento è stato quindi qualificato come una rinuncia, rendendo applicabile la sanzione prevista dal regolamento.