La F1 nei radar della Guardia di Finanza. L’indagine avviata dal Comando di Bologna sui piloti stranieri – e sugli italiani fiscalmente non residenti – impegnati in Formula 1 rappresenta l’approdo di un percorso sviluppatosi negli ultimi anni.
Già dal 2016, infatti, il tema era emerso sia sulla stampa economica sia in ambito dottrinale, alimentando un dibattito sulla corretta tassazione dei redditi prodotti in Italia dagli sportivi professionisti.
Il dibattito parlamentare
Un primo passaggio istituzionale rilevante si è registrato con l’interrogazione parlamentare n. 4-04123 del 5 ottobre 2020, firmata da Aimi, Barboni e Bernini e indirizzata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, spiega ItaliaOggi.
In quell’occasione venivano chiesti chiarimenti sull’attività dell’Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte dovute dagli sportivi stranieri operanti in Italia, ritenuta dagli interroganti largamente insufficiente.
A tale iniziativa si è aggiunta, senza esito, anche la petizione al Senato n.1003/2022, rimasta priva di risposta formale. Sul piano normativo, tuttavia, il quadro di riferimento appare definito e privo di particolari ambiguità interpretative.
La disciplina giuridica fiscale
La tassazione dei redditi degli sportivi trova infatti disciplina sia nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, in particolare attraverso l’articolo 17 dedicato ad “Artisti e sportivi”, sia nella normativa domestica, con l’articolo 23 del Tuir che individua come imponibili in Italia i redditi di lavoro autonomo qui prodotti da soggetti non residenti.
Proprio in questa cornice si inserisce il caso dei piloti di Formula 1, il cui compenso viene generalmente ricondotto a redditi di lavoro autonomo. In base alla disciplina convenzionale, il principio cardine è che il reddito è tassabile nel Paese in cui si svolge l’evento sportivo.
Parallelamente, la normativa italiana riconosce rilevanza fiscale ai compensi maturati per le prestazioni rese sul territorio nazionale, configurando quindi una base giuridica solida per l’imposizione.
Diversa è invece la posizione dei piloti residenti fiscalmente in Italia, soggetti al principio della tassazione mondiale. In questo caso, i redditi percepiti ovunque prodotti concorrono alla formazione della base imponibile Irpef.
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Il meccanismo del credito d’imposta
Resta comunque fermo il meccanismo del credito d’imposta previsto dall’articolo 165 del Tuir, che consente di neutralizzare – entro determinati limiti – il rischio di doppia imposizione sui redditi tassati anche all’estero.
Tale meccanismo, tuttavia, presenta profili applicativi che richiedono attenzione. Il riconoscimento del credito è subordinato infatti al pagamento definitivo dell’imposta estera e, in alcuni casi, alla disponibilità della relativa documentazione probatoria.
Nel caso in cui questi presupposti maturano in periodi d’imposta successivi, il recupero fiscale viene differito, con effetti che possono incidere concretamente sulla pianificazione tributaria del contribuente.
È proprio su questo terreno che emergono i rischi per quegli sportivi e artisti che abbiano trasferito la propria residenza all’estero confidando in un vantaggio fiscale che può rivelarsi solo apparente.
Trascurare il carico impositivo dovuto nei Paesi in cui le prestazioni vengono effettivamente rese può infatti tradursi in un costo fiscale difficilmente recuperabile, soprattutto in assenza di dichiarazioni presentate in Italia, vanificando in parte i benefici ricercati con il cambio di residenza.
La determinazione della quota imponibile in Italia
Nel caso specifico dei piloti non residenti, un nodo operativo riguarda la determinazione della quota di compenso imponibile in Italia quando il contratto con la scuderia non attribuisca un valore specifico alle singole gare.
In tali ipotesi, il criterio generalmente adottato è quello proporzionale: il compenso complessivo, o gli eventuali premi, viene ripartito per il numero totale delle gare disputate e la quota così ottenuta moltiplicata per i Gran Premi corsi in Italia.
Si tratta di un metodo che risponde a un principio di reciprocità e coerenza già applicato, in senso inverso e speculare, ai piloti italiani per i redditi riferibili alle competizioni disputate all’estero.
Ed è proprio su questo impianto, tecnico ma consolidato, che si innestano oggi gli approfondimenti investigativi della Guardia di Finanza, destinati a riportare al centro il tema, finora poco esplorato, della fiscalità internazionale nel mondo della Formula 1.