Importante annuncio nel mondo del lavoro sportivo. La nuova normativa stabilisce, infatti, che non è più possibile accumulare la NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e la DIS-COLL (Disoccupazione Collettiva) con i redditi derivanti dall’attività sportiva, sia essa professionale o amatoriale.
Come riporta l’edizione odierna di ItaliaOggi, coloro che percepiscono l’indennità di disoccupazione devono quindi informare l’INPS dei redditi annuali presumibili, al fine di subire eventuali decurtazioni della NASPI.
Occorre sottolineare come questa disposizione sarà ulteriormente chiarita da una prossima circolare dell’INPS, previo accordo del Ministero del Lavoro. L’annuncio è avvenuto durante un incontro tecnico tra l’Istituto di Previdenza e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC).
La novità, derivante dalla riforma dello sport dell’anno precedente, si applica ai compensi erogati a partire dal 1° luglio 2023. Coloro che hanno accumulato tali indennità rischiano di dover restituire parte di esse all’INPS. L’ente ha specificato, ulteriormente, che il modulo UniEmens per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), nel settore sportivo amatoriale, deve essere inviato solo nel caso in cui il reddito superi la soglia di esenzione di 5mila euro.
NASPI lavoro sportivo – Il nuovo regime per i compensi da luglio
La tematica core riguarda la compatibilità tra la NASPI (indennità di disoccupazione per i dipendenti) e la DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i parasubordinati, come i co.co.co.), con l’attività sportiva, sia essa subordinata che autonoma.
Fino al 30 giugno 2023, i compensi derivanti dall’attività sportiva, considerati redditi diversi, potevano essere completamente accumulati con la NASPI e la DIS-COLL, senza alcun obbligo di comunicazione all’INPS (come specificato nella circolare n. 174 del 23 novembre 2017).
Dal 1° luglio 2023, a seguito della riforma del lavoro sportivo (decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021), chi svolge un’attività sportiva a fronte di un compenso è considerato un lavoratore, e il rapporto può essere disciplinato da un contratto di lavoro subordinato o autonomo, incluso il co.co.co.
Poiché si tratta di redditi derivanti dal lavoro (autonomo o subordinato), è previsto un accumulo parziale con la NASPI e la DIS-COLL. In particolare, secondo la bozza di circolare dell’INPS, coloro che percepiscono la NASPI e svolgono un’attività sportiva in qualità di lavoratori subordinati, autonomi o co.co.co., indipendentemente dal settore (professionistico o dilettantistico), devono comunicare all’INPS il reddito annuo presunto.
NASPI lavoro sportivo – Le tempistiche della comunicazione
Accertati, dunque, i soggetti che devono comunicare all’INPS il compenso erogato, si passa al tempo disponibile per far pervenire all’ente l’informazione corretta. La comunicazione, infatti, va effettuata entro un mese dall’inizio di attività o domanda di Naspi, se l’attività era preesistente, a pena di decadenza.
Inoltre, è consentita la contemporanea percezione della DIS-COLL con il reddito derivante dall’attività autonoma/parasubordinata. Tuttavia, è importante notare che la DIS-COLL non è compatibile con i redditi da lavoro dipendente. Pertanto, coloro che beneficiano della DIS-COLL devono comunicare entro un mese dall’avvio dell’attività autonoma, d’impresa o parasubordinata e il reddito presunto.
Infine, per i co.co.co. sportivi del settore dilettantistico, l’obbligo di comunicare il reddito sorge solo al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro. Questo includerà i compensi erogati a partire dal 1° luglio 2023.
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