Alle Olimpiadi si vince e si perde sul filo dei centesimi, ma talvolta anche sul filo delle norme. Milano Cortina 2026 lo ha ricordato con particolare chiarezza: mentre il pubblico seguiva le gare tra neve e ghiaccio, nelle aule allestite per la sezione ad hoc del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) si decidevano questioni altrettanto decisive per il destino di atleti e federazioni.
Si tratta di una sezione che opera esclusivamente durante il periodo olimpico, vale a dire nei dieci giorni precedenti la cerimonia di apertura e fino alla conclusione dei Giochi Olimpici. Le decisioni adottate si caratterizzano per una procedura arbitrale accelerata, finalizzata a garantire agli atleti e agli organismi sportivi una tutela immediata ed effettiva.
Uno dei casi più noti ha riguardato Aleksandr Bolshunov, pluricampione olimpico dello sci di fondo, che aveva chiesto di poter partecipare ai Giochi come Atleta Individuale Neutrale dopo il diniego opposto dalla Federazione Internazionale Sci e Snowboard.
Il ricorso presentato al TAS non è stato esaminato nel merito: l’arbitro unico ha dichiarato il difetto di giurisdizione della sezione ad hoc, rilevando che la controversia era insorta prima della finestra temporale prevista, ossia nei dieci giorni antecedenti la cerimonia di apertura.
Una decisione di natura tecnica, ma tutt’altro che marginale, perché ha ribadito un principio cardine del sistema olimpico: la competenza della sezione ad hoc è rigorosamente circoscritta nel tempo e non può essere estesa oltre i limiti stabiliti dal regolamento.
Giochi invernali e tribunale sportivo: dallo slittino al curling
Sulla stessa linea si sono collocate altre controversie legate alle qualificazioni. La federazione irlandese di slittino ha contestato decisioni della Federazione Internazionale Slittino (FIL) relative all’ammissione di atleti e ai criteri di qualificazione, sollevando anche il tema della partecipazione di atleti neutrali. Anche in questo caso, tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile dall’arbitro unico per difetto di giurisdizione temporale: la controversia era sorta troppo presto rispetto al perimetro operativo della sezione ad hoc. Analoga sorte ha avuto l’azione promossa dall’atleta statunitense di skeleton Katie Uhlaender, che aveva denunciato una presunta manipolazione di una gara di Coppa Nordamericana a Lake Placid, ritenuta decisiva ai fini della qualificazione olimpica. Il collegio arbitrale ha ritenuto che la controversia fosse maturata in un momento antecedente alla finestra di competenza, senza quindi entrare nel merito delle accuse.
Non tutte le questioni si sono tuttavia fermate al controllo sulla giurisdizione. Ad esempio, la federazione britannica bob e skeleton (BBSA) ha impugnato il diniego della Federazione Internazionale di Bob e Skeleton (IBSF) relativo all’omologazione di un casco innovativo, progettato con soluzioni tecnologiche avanzate e pensato per ottimizzare le prestazioni aerodinamiche nello skeleton. Il collegio arbitrale ha confermato la decisione della IBSF, ritenendo legittima la valutazione tecnica di non conformità.
È un passaggio importante: le scelte delle federazioni in materia regolamentare e tecnica godono di un’ampia discrezionalità e possono essere sindacate solo in presenza di manifesta arbitrarietà o violazione evidente delle regole. In assenza di tali presupposti, l’arbitro sportivo non si sostituisce al giudizio tecnico dell’organo competente.
La vicenda italiane di Romei e Passler
Particolarmente delicato, anche sul piano mediatico, è stato il caso della curlista italiana Angela Romei, che ha presentato due ricorsi, uno contro la federazione italiana sport del ghiaccio (FISG) e uno contro la Federazione Internazionale Curling, contestando la mancata convocazione nella squadra azzurra per i Giochi di casa. L’atleta ha sostenuto che la decisione fosse viziata da conflitto di interessi e da criteri non adeguatamente trasparenti, evidenziando il proprio curriculum internazionale e i risultati ottenuti. In questo caso la giurisdizione del TAS è stata riconosciuta, poiché la controversia era effettivamente sorta nella finestra temporale prevista. Nel merito, tuttavia, il ricorso è stato respinto: il TAS ha ritenuto che la federazione avesse esercitato la propria discrezionalità tecnica senza che fossero dimostrati abusi o violazioni manifeste dei principi di imparzialità.
Il fronte antidoping ha offerto un ulteriore banco di prova. Rebecca Passler, atleta italiana del biathlon, è risultata positiva a un metabolita del Letrozolo in un controllo effettuato pochi giorni prima dei Giochi. La difesa ha prospettato la tesi della contaminazione domestica, collegata alla terapia oncologica seguita dalla madre. Il procedimento ha comportato un articolato confronto scientifico tra consulenti di parte e esperti delle organizzazioni antidoping, nonché una discussione preliminare sull’esaurimento dei rimedi interni davanti agli organi nazionali.
La vicenda ha messo in luce, ancora una volta, l’elevato standard probatorio richiesto in materia antidoping e la difficoltà di dimostrare l’assenza di colpa o negligenza significativa in presenza di una positività accertata.
Il caso Heraskevych e il casco commemorativo per l’Ucraina
Di natura diversa, ma altrettanto sensibile, è stato il ricorso presentato dallo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych, che intendeva gareggiare con un casco raffigurante atleti deceduti nella guerra in Ucraina. Il CIO ha ritenuto tale iniziativa incompatibile con le disposizioni della Carta Olimpica e con le linee guida che vietano espressioni politiche durante le competizioni.
Il caso ha imposto un delicato bilanciamento tra libertà di espressione individuale e principio di neutralità olimpica. Il TAS ha confermato la legittimità della decisione, sottolineando come il sistema olimpico preveda spazi di manifestazione simbolica in contesti diversi dalla competizione, ma mantenga una linea rigorosa durante lo svolgimento delle gare.
Infine, il procedimento che ha coinvolto Raimo Reinsalu, tecnico della Federazione Internazionale del Pattinaggio su Ghiaccio (ISU) sospeso in via cautelare a seguito di accuse di abusi nei confronti di una giovane atleta. Nel ricorso al TAS sono stati invocati la presunzione di innocenza e il diritto al contraddittorio, nonché il pregiudizio derivante dall’impossibilità di assistere la propria atleta ai Giochi. Il collegio arbitrale ha ritenuto proporzionata e legittima la misura provvisoria, valorizzando la priorità della tutela degli atleti e la necessità di prevenire rischi in presenza di accuse gravi, in attesa dell’accertamento definitivo dei fatti.
Nel loro insieme, questi nove procedimenti delineano un quadro coerente. La sezione ad hoc ha applicato con rigore i limiti della propria giurisdizione temporale, ha ribadito l’obbligo di esaurire i rimedi interni salvo urgenze incompatibili con i tempi olimpici, ha riconosciuto ampia discrezionalità tecnica alle federazioni e ha mantenuto una linea severa in materia antidoping e di neutralità politica.
Nessun ricorso è stato accolto, ma ogni decisione ha contribuito a definire con maggiore precisione il perimetro delle garanzie e dei poteri nel contesto olimpico.
Milano Cortina 2026 ha così offerto non solo spettacolo sportivo, ma anche una lezione di diritto applicato.
Perché i Giochi moderni non sono soltanto una celebrazione della performance atletica: sono anche un sistema giuridico complesso, che deve conciliare rapidità decisionale, equità, autonomia sportiva e tutela dei diritti individuali. E se il podio assegna medaglie, l’aula arbitrale assegna certezza. Entrambe, a ben vedere, sono condizioni indispensabili per la credibilità dello sport internazionale.
Le medaglie si assegnano sul campo, ma la legittimità di quelle medaglie passa, quando necessario, attraverso un’aula di Tribunale. In un contesto globale segnato da tensioni politiche, innovazioni tecnologiche e crescente complessità normativa, il ruolo del TAS si conferma essenziale: garantire che la competizione resti tale, cioè leale, regolata e credibile.
A cura di Avv. Federico Venturi Ferriolo e Avv. Lorenzo Vittorio Caprara
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